ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1)
1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno
dei quali corrisponde una obbligazione tributaria
autonoma salvo quanto stabilito negli articoli
80 e 84.
2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o
periodo di gestione della società o dell’ente, determinato
dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata
dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata
dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata
in due o più anni, il periodo di imposta è
costituito dall’anno solare.
3. [...] (2)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’
1.1.2004.
Testo precedente: “Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a
dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati
alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle
disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107,
commi 1 e 2.“.
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